A decorrere dall’anno 2017, per quanto statuito dall’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), è stata incrementata la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte detto trattamento minimo. Anche per il 2021 la somma erogata varierà dai 336 euro ai 655 euro a seconda delle condizioni del richiedente (anni di contributi versati, tipologia di pensione e reddito complessivo individuale).
L’INPS ha dettato le ultime indicazioni con messaggio 24 giugno 2021, n. 2407, aggiornate con l’importo del trattamento minimo INPS valido per il 2021 (circ. INPS 29/1/2021 n. 10).
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Notizie dall'INPS
È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:
stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo;
operai agricoli a tempo determinato;
pescatori autonomi.
La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda. I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
Articolo di Rossella Quintavalle su Guida al Lavoro - Il Sole24ore - n. 25 dell'11 giugno 2021
Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) nel biennio 2021-2022, l'esonero già previsto al 50% per gli under 35, vede l’ammissione ai benefici giovani sino al compimento del trentaseiesimo anno con raddoppio dell’effetto beneficio dal 50% al 100%.
L’INPS con circolare n. 56 del 12 aprile u.s. ha fornito le prime indicazioni, ma il via libera attende l'autorizzazione UE.
Il lavoratore da assumere non deve mai essere stato titolare di un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.
L'esonero è ammesso nei limiti di euro 6000 annui.
La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), ai commi 16 e ss dell’art. 1, ha previsto, benché in via sperimentale per le assunzioni effettuate negli anni 2021-2022, l’elevazione dello sgravio contributivo originariamente previsto dalla L. 92/202 (50%) fino al 100%. Ad oggi, la disposizione attende ancora il via libera della Commissione europea, nelle more della quale l’INPS si riserva di emanare una circolare di dettaglio ai fini applicativi e procedurali della norma.
Tipologia di contratto ammessa:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Requisiti per l'ammissione ai benefici contributivi:
- Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”, senza ulteriori requisiti;
- Donne di qualsiasi età “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione;
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”, senza ulteriori requisiti.
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