Con messaggio 3809 del 5/11/2021 l'INPS ha dato il via libera al nuovo esonero Donne. Si tratta in sostanza di “donne lavoratrici svantaggiate”, come disposto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 e più precisamente:
> donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”, senza ulteriori requisiti. La persona da assumere deve risultare disoccupata e iscritta nelle liste di collocamento da almeno dodici mesi. Per usufruire dei servizi dei Centri per l'impiego ai fini dell'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, occorre effettuare la DID, cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).
>donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione. Residenza. Per essere ammesse allo sgravio le donne devono risultare residenti in particolari regioni considerate aree svantaggiate, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, le cui aree sono indicate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 ossia: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, oltre a zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia. Il requisito richiesto è la residenza della lavoratrice ed il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
> Professioni. Vi rientrano le lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere individuati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
> donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”, senza ulteriori requisiti.
Agevolazione: • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; • complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi 12 mesi); • fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga di un contratto a termine.
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