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Rossella Quintavalle

Studio di Consulenti del Lavoro

Le news

Esonero contributi autonomi

L’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, legge 178/2020, seguito dal decreto interministeriale del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. L’Inps con circolare n. 124 del 6 agosto 2021 ha fornito le prime istruzioni e con messaggio 2909 del 20/8/2021 il via libera alle domande da presentare dal 25 agosto e sino 30 settembre 2021, come anche indicato nel messaggio 2761 del 29 luglio 2021.

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L’esonero è previsto per i soggetti che risultino iscritti:

a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

c)alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione. 

Requisiti:

a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

b) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;

c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.

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Il nostro sito intende essere un fondamentale strumento dinamico, in continua evoluzione, di approfondimento e completamento dei nostri servizi. Attraverso il suo aggiornamento provvederemo ad inserire le notizie più interessanti e utili al nostro e al vostro lavoro cercando di cogliere tra le innumerevoli norme in materia di lavoro, quelle che più possono essere consone all’attività del lettore, mettendole a disposizione dei nostri clienti e di quanti vorranno usufruire di questo sito.

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