A decorrere dall’anno 2017, per quanto statuito dall’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), è stata incrementata la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte detto trattamento minimo. Anche per il 2021 la somma erogata varierà dai 336 euro ai 655 euro a seconda delle condizioni del richiedente (anni di contributi versati, tipologia di pensione e reddito complessivo individuale).
L’INPS ha dettato le ultime indicazioni con messaggio 24 giugno 2021, n. 2407, aggiornate con l’importo del trattamento minimo INPS valido per il 2021 (circ. INPS 29/1/2021 n. 10).
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