Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e seguenti della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) nel biennio 2021-2022, l'esonero già previsto al 50% per gli under 35, vede l’ammissione ai benefici giovani sino al compimento del trentaseiesimo anno con raddoppio dell’effetto beneficio dal 50% al 100%.
L’INPS con circolare n. 56 del 12 aprile u.s. ha fornito le prime indicazioni, ma il via libera attende l'autorizzazione UE.
Il lavoratore da assumere non deve mai essere stato titolare di un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa.
L'esonero è ammesso nei limiti di euro 6000 annui.