La Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), ai commi 16 e ss dell’art. 1, ha previsto, benché in via sperimentale per le assunzioni effettuate negli anni 2021-2022, l’elevazione dello sgravio contributivo originariamente previsto dalla L. 92/202 (50%) fino al 100%. Ad oggi, la disposizione attende ancora il via libera della Commissione europea, nelle more della quale l’INPS si riserva di emanare una circolare di dettaglio ai fini applicativi e procedurali della norma.
Tipologia di contratto ammessa:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Requisiti per l'ammissione ai benefici contributivi:
- Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”, senza ulteriori requisiti;
- Donne di qualsiasi età “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, in possesso degli ulteriori requisiti di residenza e di professione;
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”, senza ulteriori requisiti.