La legge di bilancio per il 2020 ha stabilito che ai fini della detrazione dall'imposta del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR 917/1986 sussiste l'obbligo di sostenere l'onere mediante pagamento tracciabili. Si tratta ad esempio di: prestazioni professionali mediche, veterinarie, funebri, mutui, assicurazioni, abbonamenti, ecc. Tale obbligo non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.